Decisione 22 gennaio 1953 - 14 febbraio 1953, n. 59

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 22 gennaio 1953 14 febbraio 1953, n. 59

sul ricorso dei Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 17 ottobre 1952, concernente: « Modificazioni alla legge 22 marzo 1952, n. 6, relativa al trattamento tributario della Regione e degli enti pubblici regionali da essa dipendenti

 

Presidente: PERASSI;  Relatore ed  Estensore: ORTONA; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv.ti ST. ARIAS). Regione Siciliana (avv. SALEMI)

 

(omissis)

Con decreto legislativo 1 dicembre 1949, n. 27 del Presidente della Regione Siciliana, ratificato con la legge 13 marzo 1950, n. 27, si stabiliva:

« Agli atti e contratti stipulati posteriormente al 25 maggio 1947 nellinteresse della Regione Siciliana e degli organi ed amministrazioni da essa dipendenti si applica lo stesso trattamento tributario stabilito per lo Stato .

Con successiva legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, si provvedeva ad estendere tale trattamento tributario a tutte le imposte, tasse e diritti di spettanza della Regione, dovuti dalla Regione medesima e dagli organi ed amministrazioni dipendenti.

« Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato .

Infine, con legge deliberata dallAssemblea regionale siciliana il 17 ottobre 1952, si disponeva:

« Lart. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 6, sostituito dal seguente:

« Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, di spettanza della Regione e degli enti locali da essa vigilati, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli enti pubblici regionali da essa dipendenti fruiscono, nellambito del territorio regionale, dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato .

Contro questa legge ha proposto ricorso allAlta Corte il Commissario dello Stato, deducendone la incostituzionalit, perch in contrasto con i principi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Resiste al ricorso la Regione, sollevando anche in via preliminare il dubbio sullammissibilit del ricorso medesimo per intempestivit, in quanto la legge ora impugnata non sarebbe che chiarificatrice della legge 22 marzo 1952, n. 6, non impugnata a suo tempo dal Commissario dello Stato.

Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.

LAlta Corte osserva:

 

IN DIRITTO

 

Che leccezione preliminare della Regione non ha fondamento. La legge impugnata formalmente e sostanzialmente distinta da quella precedente non impugnata: essa contiene alcune aggiunte e modificazioni nei confronti della legge gi in vigore, sia per quanto riguarda il soggetto attivo dellimposta, tassa o diritto, che per quel che concerne il soggetto passivo. Infatti, sotto il primo aspetto, alle parole «imposte, tasse e diritti in genere di spettanza della Regione di cui alla legge n. 6, si aggiunge ora «di spettanza della Regione e degli enti locali da essa vigilati . Sotto il secondo aspetto, le parole « la Regione Siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti sono sostituite dalle altre « la Regione Siciliana e gli enti pubblici regionali da essa dipendenti . Ed precisamente in relazione a queste aggiunte e modificazioni che il Commissario dello Stato ha dedotto la illegittimit costituzionale della nuova legge.

Che nel merito il ricorso si presenta giuridicamente fondato.

LAlta Corte, con numerose decisioni, a cominciare da quella del 13 agosto 1948, ha ritenuto che la potest legislativa della Regione in materia tributaria incontra un limite, fra gli altri, nei principi generali cui sinforma la legislazione dello Stato. Ora, costituisce principio generale del diritto positivo italiano, riaffermato anche nella Costituzione (art. 53), che tutti, individui o enti, sia privati che pubblici, sono soggetti agli oneri tributari, salvo che singole norme non dispongano esenzioni o il trattamento analogo a quello dello Stato, in relazione a determinati soggetti o al particolare oggetto dellimposta, o alluno o allaltro elemento assieme considerati, sempre per specifici motivi giustificativi di ordine politico, sociale, economico etc..

Nella pur lunga serie di esenzioni e agevolazioni tributarie, non esiste, nella legislazione nazionale, una norma che ammetta, in via generale, i comuni, le provincie e gli altri enti pubblici locali alla esenzione da ogni imposta, tassa, diritto o al trattamento tributario stabilito per lo Stato, come si vorrebbe dalla Regione in base alla legge impugnata, giusta anche le dichiarazioni da essa fatte illustrando nella sua difesa la portata della legge. Esiste il principio inverso, al quale si fa eccezione in casi determinati Cos i comuni, le provincie e gli altri enti minori sono soggetti, di regola, allimposta di ricchezza mobile (artt. 2 e 15 del T, U. 24 agosto 1877, n. 4021), alle imposte sui terreni e sui fabbricati (arg. ex art. 2 legge 26 gennaio 1865, n. 2136, sullimposta fabbricati: e art. 18 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, sul nuovo catasto, modificato con legge 2 maggio 1932, n. 476 e con D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418), alle imposte di successione, ipotecarie e sulle concessioni governative (arg. ex RR.DD.LL. 9 aprile 1925, n. 380 e 20 settembre 1926, n. 1643), alle imposte di registro e di bollo (art. 1 tabella C, allegata al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle imposte di registro e tabella B, allegata al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sul bollo, che non comprendono tali enti fra quelli parificati allo Stato nel trattamento tributario, o li comprendono per qualche atto) etc.

I tributi di cui allart. 36 dello Statuto siciliano, sono passati dallo Stato alla Regione con la relativa regolamentazione giuridica, e quindi con le esenzioni, totali o parziali, previste dalle leggi dello Stato. La Regione, che subentrata allo Stato, ha per tali tributi lo stesso trattamento dello Stato, come affermato nella legge regionale n. 6 non impugnata. Pu anche disporre nuove esenzioni a favore di altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, in vista di particolari esigenze esistenti nel territorio della Regione, sempre nel quadro dei principi generali fissati dalla legislazione statale, come ha fatto con numerose leggi. Ma non pu stabilire, in contrasto con questi principi una generale esenzione tributaria o il trattamento tributario previsto per lo Stato, a favore di « tutti gli enti pubblici da essa dipendenti per « qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere di spettanza della Regione e degli enti locali da essa vigilati.

Queste ragioni sono sufficienti e assorbenti per affermare lillegittimit costituzionale della legge impugnata, senza dover discendere allesame dellalto profilo dillegittimit, prospettato nella discussione orale, concretantesi nellesistenza di una potest legislativa della Regione per quanto riguarda i tributi di spettanza degli enti da essa vigilati.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato e dichiara la illegittimit costituzionale della legge approvata dallAssemblea regionale siciliana nella seduta del 17 ottobre 1952, concernente «Modificazione della legge 22 marzo 1952, n. 6 relativa al trattamento tributario della Regione e degli enti pubblici regionali da. essa dipendenti .