Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 22 gennaio
1953 14 febbraio 1953, n. 59
sul ricorso dei Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 17 ottobre 1952,
concernente: « Modificazioni alla legge 22 marzo 1952, n. 6, relativa al
trattamento tributario della Regione e degli enti pubblici regionali da essa
dipendenti
Presidente: PERASSI; Relatore ed Estensore: ORTONA; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv.ti ST. ARIAS). Regione Siciliana (avv. SALEMI)
(omissis)
Con decreto legislativo 1 dicembre 1949, n. 27 del Presidente della Regione Siciliana, ratificato con la legge 13 marzo 1950, n. 27, si stabiliva:
« Agli atti e contratti stipulati posteriormente al 25 maggio 1947 nellinteresse della Regione Siciliana e degli organi ed amministrazioni da essa dipendenti si applica lo stesso trattamento tributario stabilito per lo Stato .
Con successiva legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, si provvedeva ad estendere tale trattamento tributario a tutte le imposte, tasse e diritti di spettanza della Regione, dovuti dalla Regione medesima e dagli organi ed amministrazioni dipendenti.
« Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di
spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali,
Infine, con legge deliberata dallAssemblea regionale siciliana il 17 ottobre 1952, si disponeva:
« Lart. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 6, sostituito dal seguente:
« Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, di
spettanza della Regione e degli enti locali da essa vigilati, stabiliti da
leggi generali o speciali,
Contro questa legge ha proposto ricorso allAlta Corte il Commissario dello Stato, deducendone la incostituzionalit, perch in contrasto con i principi generali cui si informa la legislazione dello Stato.
Resiste al ricorso
Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.
LAlta Corte osserva:
IN DIRITTO
Che leccezione preliminare della Regione non ha fondamento. La legge
impugnata formalmente e sostanzialmente distinta da quella precedente non
impugnata: essa contiene alcune aggiunte e modificazioni nei confronti della
legge gi in vigore, sia per quanto riguarda il soggetto attivo dellimposta,
tassa o diritto, che per quel che concerne il soggetto passivo. Infatti, sotto
il primo aspetto, alle parole «imposte, tasse e diritti in genere di spettanza
della Regione di cui alla legge n. 6, si aggiunge ora «di spettanza della
Regione e degli enti locali da essa vigilati . Sotto il secondo aspetto, le
parole «
Che nel merito il ricorso si presenta giuridicamente fondato.
LAlta Corte, con numerose decisioni, a cominciare da quella del 13
agosto
Nella pur lunga serie di esenzioni e agevolazioni tributarie, non esiste, nella legislazione nazionale, una norma che ammetta, in via generale, i comuni, le provincie e gli altri enti pubblici locali alla esenzione da ogni imposta, tassa, diritto o al trattamento tributario stabilito per lo Stato, come si vorrebbe dalla Regione in base alla legge impugnata, giusta anche le dichiarazioni da essa fatte illustrando nella sua difesa la portata della legge. Esiste il principio inverso, al quale si fa eccezione in casi determinati Cos i comuni, le provincie e gli altri enti minori sono soggetti, di regola, allimposta di ricchezza mobile (artt. 2 e 15 del T, U. 24 agosto 1877, n. 4021), alle imposte sui terreni e sui fabbricati (arg. ex art. 2 legge 26 gennaio 1865, n. 2136, sullimposta fabbricati: e art. 18 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, sul nuovo catasto, modificato con legge 2 maggio 1932, n. 476 e con D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418), alle imposte di successione, ipotecarie e sulle concessioni governative (arg. ex RR.DD.LL. 9 aprile 1925, n. 380 e 20 settembre 1926, n. 1643), alle imposte di registro e di bollo (art. 1 tabella C, allegata al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle imposte di registro e tabella B, allegata al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sul bollo, che non comprendono tali enti fra quelli parificati allo Stato nel trattamento tributario, o li comprendono per qualche atto) etc.
I tributi di cui allart. 36 dello Statuto siciliano, sono passati dallo
Stato alla Regione con la relativa regolamentazione giuridica, e quindi con le
esenzioni, totali o parziali, previste dalle leggi dello Stato.
Queste ragioni sono sufficienti e assorbenti per affermare lillegittimit costituzionale della legge impugnata, senza dover discendere allesame dellalto profilo dillegittimit, prospettato nella discussione orale, concretantesi nellesistenza di una potest legislativa della Regione per quanto riguarda i tributi di spettanza degli enti da essa vigilati.
P. Q. M.
LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato e dichiara la illegittimit costituzionale della legge approvata dallAssemblea regionale siciliana nella seduta del 17 ottobre 1952, concernente «Modificazione della legge 22 marzo 1952, n. 6 relativa al trattamento tributario della Regione e degli enti pubblici regionali da. essa dipendenti .